................ben rivisti !!
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Circolare 14152
del 5 maggio 2009 - Ministero Politiche Agricole e Forestali
Pesca Sportiva e Ricreativa del tonno rosso - Reg.CE 302/2009.
Circolare
14152 del 5 maggio 2009
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Le Capitanerie di Porto stanno o hanno già predisposto
le Ordinanze che recepiranno le linee guida della Circolare
predisponendo la possibilità di Autorizzazione anche
per chi ha un Natante
Modulo x richiesta
autorizzazione
Ogni Capitaneria emetterà una propria ordinanza
con il modulo da compilare per la richiesta, questo allegato
é un fax simile di come potrebbe essere:
Stampato
richiesta autorizzazione tonno rosso 2009
In Risposta alla circolare 14152 del 5 maggio 2009
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
di seguito l'estratto dell'istanza con cui il Presidente
del Big Game Italia chiede al Ministero di ritirare la circolare
sulla pesca del tonno rosso per i pescatori sportivi e ricreativi.
Il Big Game Italia ancora una volta é il primo e
il solo a partire contro i soprusi della burocrazia e se
entro i termini di legge non verrà fatto nulla relativamente
alla istanza di ritiro ha già preannunciato che farà
ancora una volta ricorso al TAR del Lazio. Ciò non
significa che i pescatori sportivi e ricreativi non debbano
aderire alle richieste della circolare poichè i tempi
della giustizia e della burocrazia sono sempre lunghi e
tra poche settimane inizia l'attività di pesca al
tonno.
Ogni pescatore sportivo e ricreativo, socio o non socio
del BGI, è libero di agire secondo coscienza e secondo
la propria opportunità ma comunque il BGI andrà
avanti così come ha già fatto in passato.
Rimini 20 Maggio 2000
Big Game Italia
il presidente
Gianfranco Santolini
Estratto dell'istanza
::::::::::::::::::.. Prima di scendere nel dettaglio degli
eventuali errori tecnici/gestionali contenuti nel testo
della circolare emanata da codesto Ministero mi preme sottolineare
e portare alla Vs. attenzione il fatto che il T.A.R. dei
Lazio gîà con due sentenze passate in giudicato
ha precisato che il Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali non é competente a disciplinare la materia
della pesca sportiva e ricreativa in mare.
Infatti il T.A.R. dei Lazio, dietro idonei ricorsi a suo
tempo presentati dal sottoscritto in proprio nonché
quale legale rappresentante dell' Associazione sportiva
Big Garne Italia, si è pronunciato con la sentenza
n. 240 - sezione 3^ - del 17 febbraio 1990, nonché
con la sentenza n. 5807/01 - sez. 2^ ter - del 03.05.2001
pubblicata in Segreteria TAR il 27.06.2001.
Con l'ultima sentenza del 2000 (che riconferma quella precedente
del 1990) il Ministero delle Risorse Agricole e Forestali
è stato condannato al rimborso delle spese legali
ed è stato annullato l'art. 5 del D.M. 27 Luglio
2000 nella parte in cui regolamentava la pesca del tonno
rosso per la pesca sportiva e ricreativa. Nella sentenza
"illuminante" dei Giudici Amministrativi del Lazio
viene testualmente riportato che "Ed invero, passando
al merito, il ricorso appare fondato proprio in relazione
all'assoluta incompetenza del Ministero per le politiche
agricole e forestali a disciplinare la materia della
pesca sportiva, sia pure del tonno rosso. ..........precisando
che la materia della pesca sportiva può essere disciplinata
solo con regolamento governativo e non con atti regolamentari
di singoli ministeri.
Pertanto in considerazione di quanto qui sopra riportato
ed allegato alla presente si chiede alla SS:VV: Ill.me di
ritirare immediatamente la Circolare Ministeriale n. 14152
del 05.05.2009 per l'assoluta incompetenza del Ministero
per le poliliche agricole e forestali a disciplinre la
materia della pesca sportiva, sia pure del tonno rosso.
Nel caso in cui il Ministero delle politiche agricole e
forestali non tenesse conto di questa bonaria richiesta
e perseverasse nel suo comportamento, preannunciamo sin
da adesso che ci vedremo costretti ns. malgrado a proporre
nuovamente ricorso presso il TAR dei Lazio e presso tutti
gli organi di Giustizia competenti in materia di diritti
del Cittadino ivi compreso la Corte dei Conti della Repubblica
ltaliana.
Inoltre, ma chiaramente in subordine nella denegata ipotesi
in cui non venga tenuto in considerazione quanto sopra richiesto,
per puro spirito di responsabililà e di collaborazione
(cio non significa che si accetta l'emanazione della circolare
de-qua) che ha sempre contraddistinto la Ns. Associazione
nel collaborare con le Autorità competenti in materia
di pesca Sportiva e ricreativa, mi permetto evidenziare
alcune riflessioni su alcuni punti contenuti nella circolare
oggetto della presente, che rendono oltretutto di difficile
applicazione la regolamentazione arbitrariamente emanata.
a) All'art. 7 comma 5 del Regolamento CE 43/2009
viene citato solo l'Atlantico Orientale e pertanto risulta
chiaro che il divieto di pesca del tonno rosso per la pesca
sportiva e ricreativa è applicabile solo per quel
tratto di mare e non per il Mediterraneo. Quando il Legislatore
comunitario vorrà applicare tale divieto temporale
anche agli utenti del Mediterraneo non farà altro
che emanare idonea normativa con le giuste coordinate. Dire
con la circolare ministeriale de-qua che il non aver riportato
nella "versione in lingua italiana" il Mediterraneo
è un "mero errore materiale" conferma
che il Ministero con la sua circolare vuole dare un'interpretazione
alla norma di un argomento che la norma stessa non tratta.
Cio significa che l'aver inserito nelle premesse della circolare
"l'ïpotetico errore" del Legislatore comunitario
non autorizza il Ministero delle politiche agricole e
forestali ad emanare e "codificare" quanto non
previsto dalla norma comunitaria.
b) All'art. 12 e 13 del Regolamento CE 43/2009 nulla
si dice su come e da chi deve essere rilasciata l'autorizzazione
alla pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso. Il Legislatore
comunitario ha dettato regole per la pesca ricreativa con
l'art. 12 composto di 5 commi mentre ha regolamentato la
pesca sportiva con l'art. 13 composto di 4 commi. Se il
Legislatore comunitario avesse voluto trattare la materia
della pesca ricreativa e sportiva con gli stessi argomenti
non avrebbe suddiviso l'argomento in due diversi articoli
di legge, ben diversi l'uno dall'altro, ma avrebbe fatto
un semplice copia incolla oppure avrebbe utilizzato un unico
articolo per le due discipline di pesca.
Al contrario nella circolare de-qua il Ministero mette sullo
stesso livello il rilascio dell'ipotetica autorizzazione
della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso. Questa
situazione nella pratica corrente creerà al settore
ed all'indotto conseguente un irreparabile danno vista la
difficile ed impraticabile applicazione della circolare.
c) Con la circolare de-qua viene di fatto istituito
un "nuovo soggetto giuridico" portatore di interessi
e cioè "le unità utilizzate per l'esercizio
della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso".
In nessuna delle norme delle Stato ltaliano è mai
stato istituito il soggetto di diritto "unità
per la pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso".
I soggetti di diritto a cui devono essere rilasciati le
eventuali autorizzazioni sono il pescatore sportivo e quello
ricreativo.
d) nella circolare viene indicato che il "proprietario
dell'unità" è colui che deve fare la
domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca
sportiva e/o ricreativa. Con l'ïndicazione del termine
"proprietario" a questo punto si può facilmente
desumere che tutti gli altri cittadini che hanno la disponibilità
di una qualsiasi unità da diporto non a titolo di
proprietà ma ad altro titolo (es: leasing, comodato,
locazione ect...) non possono presentare la domanda di rilascio
dell'autorizzazione alla pesca del tonno per la pesca sportiva
e/o ricreativa. Anche in questo caso l'estensore della circolare
oltre ad aver concesso il diritto al rilascio ad una cosa
e non ad una persona ha ulteriormente limitato e discriminato
il diritto concedendolo solo ai proprietari.
e) Nella circolare de-qua viene "individuato
quale Autorità competente", al rilascio
dell'autorizzazione di pesca sportiva e/o ricreativa per
il tonno rosso, l'Ufficio circondariale marittimo nella
cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell'imbarcazione
da diporto da adibire a tale attività. In primo luogo
il termine "imbarcazione" è un termine
tecnico/giuridico che identifica una specifica categoria
di unità navali da diporto e quindi viene legittimo
escludere i natanti e le navi da diporto!
Inoltre con l'indicazione "nella cui giurisdizione
si trova il porto di stanza" si deve intendere il porto
dove l'ïmbarcazione è iscritta, oppure il porto
dove l'imbarcazione è ormeggiata prevalentemente
durante l'anno, oppure dove l'ïmbarcazione esercita
l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa? Pertanto,
per fare un esempio, nella pratica corrente ci troviamo
che un'imbarcazione è iscritta nei registri della
C.P. di Olbia, ma viene ormeggiata prevalentemente durante
l'anno a Rimini e la pesca ricreativa al tonno rosso viene
fatta temporaneamente a San Benedetto del Tronto chi è
a questo punto l'Autorità competente per territorio
a rilasciare l'autorizzazione?
f) Nel punto A della circolare si limita ad un esemplare
il limite di cattura di tonno rosso sia per la pesca ricreativa
che per la pesca sportiva. Questo limite, una sola unità
di catture, è previsto solo nell'ambito della pesca
ricreativa art. 12 comma 2 regolamento CE 302/2009, mentre
nessun limite viene citato e/o regolamentato per la pesca
sportiva (art. 13).
g) Nel punto D della circolare de-qua viene fatto
riferimento all'allegato I (dichiarazione di cattura) in
cui viene "istituzionalizzato" tale dichiarazione
anche per la pesca sportiva e/o ricreativa.
Vengono indicati i tempi ed i modi con cui il "pescatore
sportivo e/o ricreativo" (scritto tra virgolette perché
di tale soggetto nella circolare nulla viene citato) deve
dare notizia della cattura e conseguentemente deve presentare
il documento statistico indicando nel modulo stesso che
la dichiarazione deve essere sottoscritta dal "comandante
dell'unità" cioè un nuovo soggetto rispetto
al "proprietario dell'imbarcazione" o "dall'unità
utilizzata per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa
del tonno rosso".
h) Al punto E della circolare de-qua si dichiara
che "un eventuale provvedimento di interruzione della
pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale
potrà avere effetti anche nei riguardi della
pesca sportiva e/o ricreativa.
Non si capisce se con il termine potrà si deve
intendere un termine imperativo oppure se ci devono essere
altre condizioni per l'applicazione dell'interruzione della
pesca.
Sembra da una lettura del punto, che la quota di stock
di prelievo nazionale destinato alla pesca sportiiva e/o
ricreativa sia condizionato anche dal prelievo effettuato
da altri settori nello specifico professionale.
i) Al punto F della circolare de-qua viene omesso
il termine - salvo per fini caritativi - riportato nel regolamento
CE 302/2009 sia all'art. 12 comma 3, che all'art. 13 comma
2. Ciô significa che con la Circolare il Ministero
ha di fatto escluso la possibilità per il pescatore
sportivo e/o riecreativo di commercializzare il tonno rosso
catturato per fini caritativi.
Nella speranza che quanto qui riportato sia tenuto nella
dovuta considerazione al fine di evitare inutili ed onerosi
contenziosi con conseguenti ed irrimediabili danni a tutto
l'ïndotto della pesca sportiva e/o ricreativa in mare,
nonché al settore deI turismo nautico visto l'approssimarsi
della imminente stagione estiva, confermo la ns. disponibililà
ad incontrare le SS.VV. illme al fine di chiarire le reciproche
posizioni.
Tanto dovevo ed invio distinti saluti
Big Game Italia - Il Presidente
Gianfranco Santolini
Rimini 20 Maggio 2009
__________________
Ordinanza C.P. Pescara
Spett.le redazione, nell'intento di fare cosa a voi gradita
allego ordinanza della Capitaneria di Pescara, che all'art.
2 vieta la pesca sportiva e ricreativa al tonno dal 15 ottobre
al 15 giugno.
Ordinanza
n.18/2009 della Capitaneria di Porto di Pescara
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Impiego dei mezzi aerei
L'anno scorso grazie alla pronta
segnalazione di Greenpeace Italia di aerei illegali in appoggio
alle tonnare volanti, la guardia di finanza ha fatto contravvenzioni
per un totale di 672.000 euro a 13 pescherecci facenti capo
ad associazioni e consorzi con sede a Salerno.
E di questi giorni la segnalazione
alla guardia costiera da parte di un nostro lettore di aerei
in volo .... ne riportiamo il testo.
In data 18 maggio 2009 il sottoscritto trovandomi in navigazione
allincirca 18/20 miglia al largo di Cetraro (CS) alle
intorno alle coordinate 39 30 316 N 15
34 777 E ed 3930 442 N 15 20 891 E, notavo
la presenza di un piccolo aereo che per più di un
ora ha sorvolato tutta la zona (ore 12,00). Sono in grado
di dire quasi con certezza che fosse un aereo di ricognizione
per la ricerca del tonno rosso o comunque di attività
di mangianza. Contemporaneamente intorno alla medesima zona
ho notato la presenza di numerose tonnare (è evidente
la differenza tra tonnara e peschereccio vista la grande
presenza di gru). Quando poi le tonnare si sono spostate
l aereo le ha seguite cambiando zona. Intorno alle
ore 15,00 una di queste imbarcazioni, lasciato il battello
in acqua ha calato velocemente le proprie reti, risollevandole
subito dopo.
Non sono in grado di dire se cè stato o meno
pescato né il nominativo della nave in quanto ero
a circa 2 miglia dal posto (ho potuto vedere tramite un
cannocchiale).
La denuncia scaturisce dal fatto che in quella zona, come
ogni anno in questo periodo, cè una gran mole
di catture da parte delle tonnare il più delle volte
di pesce sotto misura minima.
Si fa altresì presente che la telefonata poi è
stata effettuata alle ore 17,45 circa e che a quell
ora già le tonnare non erano più a vista benchè
io fossi ancora in zona.
In fede.
Massimo R.
Tonno mutilato
Un po' di tempo fa ci aveva scritto
un lettore e di seguito vi riportiamo quanto:
....... ma perché non viene prevista la mutilazione
di una o entrambi le branchie del tonno ormai catturato
(perché no anche della ricciola) da parte dei pescatori
sportivi il cui pescato non deve essere commercializzato?
Visto che é prevista la comunicazione della cattura
del tonno rosso da parte dei pescasportivi prima del rientro
in porto per permettere all'Autorità competente i
dovuti controlli del peso e della lunghezza, non sarebbe
opportuno che l'Autorità constatasse anche la mutilazione
della branchia del tonno?
Basterebbe una V di circa 10-15 cm di lato praticato al
bordo centrale della branchia e la cosa permetterà
in seguito di contraddistinguere l'uso del tonno che deve
essere esclusivamente alimentare, proprio o altrui, ma comunque
non commerciale.
Ernesto T.
Gentile lettore l'idea é sicuramente
valida, nonché semplice ed efficace, ma cosa dirti
in merito se non che anche dietro a diverse comunicazioni
di catture prima di entrare in porto, l'anno scorso l'Autorità
competente non si é mai fatta viva?
Forse anche perché era un
sabato o una domenica pomeriggio, giorni per noi dedicati
maggiormente alla pesca, e il personale era non disponibile.....
What a mess
Questo
inverno, quando eravamo quasi tutti al caldo e tepore nelle
nostre case lui, il tonno, l'unico capace di turbare le
nostre uscite con il rumore assordante del cicalino dei
nostri mulinelli, era in acque profonde a scorazzare dietro
le alacce e altri pesci che non hanno invece mai pace. Libero
da condizionamenti finché non "inciampa"
nelle reti o nei nostri ami. Noi, che di danni in termini
di prelievo ne facciamo pochi rispetto alle tonnare a circuizione
che esercitano la pesca anche nel periodo riproduttivo e
di aggregazione dei tonni, abbiamo anche la possibilità,
di rilasciarlo.
Ma da come si evince con la circolare
14152 del 5 maggio 2009 anche qualcun'altro non stava immobile
e in pancia maturava qualcosa per ridurre la pressione della
pesca sportiva ma non solo, di voler censire perché
é tutto da li che si pensa di risolvere le questioni
(non solo nella pesca), perché dal censimento si
può arrivare a dedurre o desumere la pressione della
pesca sportiva e/o ricreativa sul tonno rosso --- uno mangia
1 pollo, l'altro neanche uno ma in realtà entrambi
mangiano mezzo pollo.... "che pollame".
E la cosa trova gradimento nel mondo
associazionistico perché giustamente censire può
voler dire anche arrivare a dire che si é tanti e
che si ha un peso sociale ed economico nella realtà
del paese, ....
E intanto in diversi han portato
le proprie imbarcazioni sull'altra sponda, quella croata,
mantenendo la bandiera italiana.
L'analisi del BGI sfociata nella
richiesta di ritiro della circolare, non fa una piega, e
sicuramente, come già avvenuto in passato, la spunterà.
il criterio di giudizio sulla realtà
é proprio di ognuno di noi, ma questa realtà
non ci corrisponde, non dipende da noi, ne il casino che
seguirà l'applicazione dell'autorizzazione (licenza)
richiesta per andare a pesca del tonno rosso, ne la rarefazione
dello stock del tonno in mediterraneo.
Non dipende da noi e non ci corrisponde,
vogliamo altresì che i tonni continuino a fare le
loro scorribande in superficie o negli abissi del mare e
in gran numero......
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