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    Rubrica Speciali   :::   Anno 2008

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Tonno Rosso: INTEL LICENZA

................ben rivisti !!

 

 

Circolare 14152

del 5 maggio 2009 - Ministero Politiche Agricole e Forestali

Pesca Sportiva e Ricreativa del tonno rosso - Reg.CE 302/2009.

Circolare 14152 del 5 maggio 2009

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Le Capitanerie di Porto stanno o hanno già predisposto le Ordinanze che recepiranno le linee guida della Circolare predisponendo la possibilità di Autorizzazione anche per chi ha un Natante

 

Modulo x richiesta

autorizzazione

Ogni Capitaneria emetterà una propria ordinanza con il modulo da compilare per la richiesta, questo allegato é un fax simile di come potrebbe essere:

Stampato richiesta autorizzazione tonno rosso 2009

 

 

 

 

In Risposta alla circolare 14152 del 5 maggio 2009

del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

di seguito l'estratto dell'istanza con cui il Presidente del Big Game Italia chiede al Ministero di ritirare la circolare sulla pesca del tonno rosso per i pescatori sportivi e ricreativi.
Il Big Game Italia ancora una volta é il primo e il solo a partire contro i soprusi della burocrazia e se entro i termini di legge non verrà fatto nulla relativamente alla istanza di ritiro ha già preannunciato che farà ancora una volta ricorso al TAR del Lazio. Ciò non significa che i pescatori sportivi e ricreativi non debbano aderire alle richieste della circolare poichè i tempi della giustizia e della burocrazia sono sempre lunghi e tra poche settimane inizia l'attività di pesca al tonno.

Ogni pescatore sportivo e ricreativo, socio o non socio del BGI, è libero di agire secondo coscienza e secondo la propria opportunità ma comunque il BGI andrà avanti così come ha già fatto in passato.

 

Rimini 20 Maggio 2000

Big Game Italia

il presidente

Gianfranco Santolini

 

 

Estratto dell'istanza

 

::::::::::::::::::.. Prima di scendere nel dettaglio degli eventuali errori tecnici/gestionali contenuti nel testo della circolare emanata da codesto Ministero mi preme sottolineare e portare alla Vs. attenzione il fatto che il T.A.R. dei Lazio gîà con due sentenze passate in giudicato ha precisato che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali non é competente a disciplinare la materia della pesca sportiva e ricreativa in mare.

 

Infatti il T.A.R. dei Lazio, dietro idonei ricorsi a suo tempo presentati dal sottoscritto in proprio nonché quale legale rappresentante dell' Associazione sportiva Big Garne Italia, si è pronunciato con la sentenza n. 240 - sezione 3^ - del 17 febbraio 1990, nonché con la sentenza n. 5807/01 - sez. 2^ ter - del 03.05.2001 pubblicata in Segreteria TAR il 27.06.2001.

 

Con l'ultima sentenza del 2000 (che riconferma quella precedente del 1990) il Ministero delle Risorse Agricole e Forestali è stato condannato al rimborso delle spese legali ed è stato annullato l'art. 5 del D.M. 27 Luglio 2000 nella parte in cui regolamentava la pesca del tonno rosso per la pesca sportiva e ricreativa. Nella sentenza "illuminante" dei Giudici Amministrativi del Lazio viene testualmente riportato che "Ed invero, passando al merito, il ricorso appare fondato proprio in relazione all'assoluta incompetenza del Ministero per le politiche agricole e forestali a disciplinare la materia della pesca sportiva, sia pure del tonno rosso. ..........precisando che la materia della pesca sportiva può essere disciplinata solo con regolamento governativo e non con atti regolamentari di singoli ministeri.


Pertanto in considerazione di quanto qui sopra riportato ed allegato alla presente si chiede alla SS:VV: Ill.me di ritirare immediatamente la Circolare Ministeriale n. 14152 del 05.05.2009 per l'assoluta incompetenza del Ministero per le poliliche agricole e forestali a disciplinre la materia della pesca sportiva, sia pure del tonno rosso.


Nel caso in cui il Ministero delle politiche agricole e forestali non tenesse conto di questa bonaria richiesta e perseverasse nel suo comportamento, preannunciamo sin da adesso che ci vedremo costretti ns. malgrado a proporre nuovamente ricorso presso il TAR dei Lazio e presso tutti gli organi di Giustizia competenti in materia di diritti del Cittadino ivi compreso la Corte dei Conti della Repubblica ltaliana.
Inoltre, ma chiaramente in subordine nella denegata ipotesi in cui non venga tenuto in considerazione quanto sopra richiesto, per puro spirito di responsabililà e di collaborazione (cio non significa che si accetta l'emanazione della circolare de-qua) che ha sempre contraddistinto la Ns. Associazione nel collaborare con le Autorità competenti in materia di pesca Sportiva e ricreativa, mi permetto evidenziare alcune riflessioni su alcuni punti contenuti nella circolare oggetto della presente, che rendono oltretutto di difficile applicazione la regolamentazione arbitrariamente emanata.

 

a) All'art. 7 comma 5 del Regolamento CE 43/2009 viene citato solo l'Atlantico Orientale e pertanto risulta chiaro che il divieto di pesca del tonno rosso per la pesca sportiva e ricreativa è applicabile solo per quel tratto di mare e non per il Mediterraneo. Quando il Legislatore comunitario vorrà applicare tale divieto temporale anche agli utenti del Mediterraneo non farà altro che emanare idonea normativa con le giuste coordinate. Dire con la circolare ministeriale de-qua che il non aver riportato nella "versione in lingua italiana" il Mediterraneo è un "mero errore materiale" conferma
che il Ministero con la sua circolare vuole dare un'interpretazione alla norma di un argomento che la norma stessa non tratta. Cio significa che l'aver inserito nelle premesse della circolare "l'ïpotetico errore" del Legislatore comunitario non autorizza il Ministero delle politiche agricole e
forestali ad emanare e "codificare" quanto non previsto dalla norma comunitaria.

 

b) All'art. 12 e 13 del Regolamento CE 43/2009 nulla si dice su come e da chi deve essere rilasciata l'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso. Il Legislatore comunitario ha dettato regole per la pesca ricreativa con l'art. 12 composto di 5 commi mentre ha regolamentato la pesca sportiva con l'art. 13 composto di 4 commi. Se il Legislatore comunitario avesse voluto trattare la materia della pesca ricreativa e sportiva con gli stessi argomenti non avrebbe suddiviso l'argomento in due diversi articoli di legge, ben diversi l'uno dall'altro, ma avrebbe fatto un semplice copia incolla oppure avrebbe utilizzato un unico articolo per le due discipline di pesca.


Al contrario nella circolare de-qua il Ministero mette sullo stesso livello il rilascio dell'ipotetica autorizzazione della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso. Questa situazione nella pratica corrente creerà al settore ed all'indotto conseguente un irreparabile danno vista la difficile ed impraticabile applicazione della circolare.

 

c) Con la circolare de-qua viene di fatto istituito un "nuovo soggetto giuridico" portatore di interessi e cioè "le unità utilizzate per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso". In nessuna delle norme delle Stato ltaliano è mai stato istituito il soggetto di diritto "unità per la pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso". I soggetti di diritto a cui devono essere rilasciati le eventuali autorizzazioni sono il pescatore sportivo e quello ricreativo.

 

d) nella circolare viene indicato che il "proprietario dell'unità" è colui che deve fare la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca sportiva e/o ricreativa. Con l'ïndicazione del termine "proprietario" a questo punto si può facilmente desumere che tutti gli altri cittadini che hanno la disponibilità di una qualsiasi unità da diporto non a titolo di proprietà ma ad altro titolo (es: leasing, comodato, locazione ect...) non possono presentare la domanda di rilascio dell'autorizzazione alla pesca del tonno per la pesca sportiva e/o ricreativa. Anche in questo caso l'estensore della circolare
oltre ad aver concesso il diritto al rilascio ad una cosa e non ad una persona ha ulteriormente limitato e discriminato il diritto concedendolo solo ai proprietari.

 

e) Nella circolare de-qua viene "individuato quale Autorità competente", al rilascio dell'autorizzazione di pesca sportiva e/o ricreativa per il tonno rosso, l'Ufficio circondariale marittimo nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell'imbarcazione da diporto da adibire a tale attività. In primo luogo il termine "imbarcazione" è un termine tecnico/giuridico che identifica una specifica categoria di unità navali da diporto e quindi viene legittimo escludere i natanti e le navi da diporto!

 

Inoltre con l'indicazione "nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza" si deve intendere il porto dove l'ïmbarcazione è iscritta, oppure il porto dove l'imbarcazione è ormeggiata prevalentemente durante l'anno, oppure dove l'ïmbarcazione esercita l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa? Pertanto, per fare un esempio, nella pratica corrente ci troviamo che un'imbarcazione è iscritta nei registri della C.P. di Olbia, ma viene ormeggiata prevalentemente durante l'anno a Rimini e la pesca ricreativa al tonno rosso viene fatta temporaneamente a San Benedetto del Tronto chi è a questo punto l'Autorità competente per territorio a rilasciare l'autorizzazione?

 

f) Nel punto A della circolare si limita ad un esemplare il limite di cattura di tonno rosso sia per la pesca ricreativa che per la pesca sportiva. Questo limite, una sola unità di catture, è previsto solo nell'ambito della pesca ricreativa art. 12 comma 2 regolamento CE 302/2009, mentre nessun limite viene citato e/o regolamentato per la pesca sportiva (art. 13).

 

g) Nel punto D della circolare de-qua viene fatto riferimento all'allegato I (dichiarazione di cattura) in cui viene "istituzionalizzato" tale dichiarazione anche per la pesca sportiva e/o ricreativa.
Vengono indicati i tempi ed i modi con cui il "pescatore sportivo e/o ricreativo" (scritto tra virgolette perché di tale soggetto nella circolare nulla viene citato) deve dare notizia della cattura e conseguentemente deve presentare il documento statistico indicando nel modulo stesso che la dichiarazione deve essere sottoscritta dal "comandante dell'unità" cioè un nuovo soggetto rispetto al "proprietario dell'imbarcazione" o "dall'unità utilizzata per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso".

 

h) Al punto E della circolare de-qua si dichiara che "un eventuale provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetti anche nei riguardi della pesca sportiva e/o ricreativa.

Non si capisce se con il termine potrà si deve intendere un termine imperativo oppure se ci devono essere altre condizioni per l'applicazione dell'interruzione della pesca.

Sembra da una lettura del punto, che la quota di stock di prelievo nazionale destinato alla pesca sportiiva e/o ricreativa sia condizionato anche dal prelievo effettuato da altri settori nello specifico professionale.

 

i) Al punto F della circolare de-qua viene omesso il termine - salvo per fini caritativi - riportato nel regolamento CE 302/2009 sia all'art. 12 comma 3, che all'art. 13 comma 2. Ciô significa che con la Circolare il Ministero ha di fatto escluso la possibilità per il pescatore sportivo e/o riecreativo di commercializzare il tonno rosso catturato per fini caritativi.

 

Nella speranza che quanto qui riportato sia tenuto nella dovuta considerazione al fine di evitare inutili ed onerosi contenziosi con conseguenti ed irrimediabili danni a tutto l'ïndotto della pesca sportiva e/o ricreativa in mare, nonché al settore deI turismo nautico visto l'approssimarsi della imminente stagione estiva, confermo la ns. disponibililà ad incontrare le SS.VV. illme al fine di chiarire le reciproche posizioni.


Tanto dovevo ed invio distinti saluti

Big Game Italia - Il Presidente

Gianfranco Santolini

 

Rimini 20 Maggio 2009

 

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Ordinanza C.P. Pescara

Spett.le redazione, nell'intento di fare cosa a voi gradita allego ordinanza della Capitaneria di Pescara, che all'art. 2 vieta la pesca sportiva e ricreativa al tonno dal 15 ottobre al 15 giugno.

Ordinanza n.18/2009 della Capitaneria di Porto di Pescara

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Impiego dei mezzi aerei

L'anno scorso grazie alla pronta segnalazione di Greenpeace Italia di aerei illegali in appoggio alle tonnare volanti, la guardia di finanza ha fatto contravvenzioni per un totale di 672.000 euro a 13 pescherecci facenti capo ad associazioni e consorzi con sede a Salerno.

 

E di questi giorni la segnalazione alla guardia costiera da parte di un nostro lettore di aerei in volo .... ne riportiamo il testo.

 

In data 18 maggio 2009 il sottoscritto trovandomi in navigazione all’incirca 18/20 miglia al largo di Cetraro (CS) alle intorno alle coordinate 39’ 30 316 N – 15’ 34 777 E ed 39’30 442 N – 15’ 20 891 E, notavo la presenza di un piccolo aereo che per più di un’ ora ha sorvolato tutta la zona (ore 12,00). Sono in grado di dire quasi con certezza che fosse un aereo di ricognizione per la ricerca del tonno rosso o comunque di attività di mangianza. Contemporaneamente intorno alla medesima zona ho notato la presenza di numerose tonnare (è evidente la differenza tra tonnara e peschereccio vista la grande presenza di gru). Quando poi le tonnare si sono spostate l’ aereo le ha seguite cambiando zona. Intorno alle ore 15,00 una di queste imbarcazioni, lasciato il battello in acqua ha calato velocemente le proprie reti, risollevandole subito dopo.

Non sono in grado di dire se c’è stato o meno pescato né il nominativo della nave in quanto ero a circa 2 miglia dal posto (ho potuto vedere tramite un cannocchiale).

La denuncia scaturisce dal fatto che in quella zona, come ogni anno in questo periodo, c’è una gran mole di catture da parte delle tonnare il più delle volte di pesce sotto misura minima.

Si fa altresì presente che la telefonata poi è stata effettuata alle ore 17,45 circa e che a quell’ ora già le tonnare non erano più a vista benchè io fossi ancora in zona.

In fede.

Massimo R.

 

 

Tonno mutilato

Un po' di tempo fa ci aveva scritto un lettore e di seguito vi riportiamo quanto:

 

....... ma perché non viene prevista la mutilazione di una o entrambi le branchie del tonno ormai catturato (perché no anche della ricciola) da parte dei pescatori sportivi il cui pescato non deve essere commercializzato? Visto che é prevista la comunicazione della cattura del tonno rosso da parte dei pescasportivi prima del rientro in porto per permettere all'Autorità competente i dovuti controlli del peso e della lunghezza, non sarebbe opportuno che l'Autorità constatasse anche la mutilazione della branchia del tonno?

Basterebbe una V di circa 10-15 cm di lato praticato al bordo centrale della branchia e la cosa permetterà in seguito di contraddistinguere l'uso del tonno che deve essere esclusivamente alimentare, proprio o altrui, ma comunque non commerciale.

Ernesto T.

 

Gentile lettore l'idea é sicuramente valida, nonché semplice ed efficace, ma cosa dirti in merito se non che anche dietro a diverse comunicazioni di catture prima di entrare in porto, l'anno scorso l'Autorità competente non si é mai fatta viva?

Forse anche perché era un sabato o una domenica pomeriggio, giorni per noi dedicati maggiormente alla pesca, e il personale era non disponibile.....

 

 

 

What a mess

Questo inverno, quando eravamo quasi tutti al caldo e tepore nelle nostre case lui, il tonno, l'unico capace di turbare le nostre uscite con il rumore assordante del cicalino dei nostri mulinelli, era in acque profonde a scorazzare dietro le alacce e altri pesci che non hanno invece mai pace. Libero da condizionamenti finché non "inciampa" nelle reti o nei nostri ami. Noi, che di danni in termini di prelievo ne facciamo pochi rispetto alle tonnare a circuizione che esercitano la pesca anche nel periodo riproduttivo e di aggregazione dei tonni, abbiamo anche la possibilità, di rilasciarlo.

 

Ma da come si evince con la circolare 14152 del 5 maggio 2009 anche qualcun'altro non stava immobile e in pancia maturava qualcosa per ridurre la pressione della pesca sportiva ma non solo, di voler censire perché é tutto da li che si pensa di risolvere le questioni (non solo nella pesca), perché dal censimento si può arrivare a dedurre o desumere la pressione della pesca sportiva e/o ricreativa sul tonno rosso --- uno mangia 1 pollo, l'altro neanche uno ma in realtà entrambi mangiano mezzo pollo.... "che pollame".

E la cosa trova gradimento nel mondo associazionistico perché giustamente censire può voler dire anche arrivare a dire che si é tanti e che si ha un peso sociale ed economico nella realtà del paese, ....

 

E intanto in diversi han portato le proprie imbarcazioni sull'altra sponda, quella croata, mantenendo la bandiera italiana.

 

L'analisi del BGI sfociata nella richiesta di ritiro della circolare, non fa una piega, e sicuramente, come già avvenuto in passato, la spunterà.

il criterio di giudizio sulla realtà é proprio di ognuno di noi, ma questa realtà non ci corrisponde, non dipende da noi, ne il casino che seguirà l'applicazione dell'autorizzazione (licenza) richiesta per andare a pesca del tonno rosso, ne la rarefazione dello stock del tonno in mediterraneo.

Non dipende da noi e non ci corrisponde, vogliamo altresì che i tonni continuino a fare le loro scorribande in superficie o negli abissi del mare e in gran numero......

 

 

 

 

 

23 Maggio - 2009