Regolamento Pesca Sportiva
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Pesca Sportiva
Nelle righe che seguono tratteremo gli aspetti della pesca sportiva
in mare riferendoci a quanto è previsto tuttora dalla legislazione
italiana e, anche se è ormai risaputo dai tanti che praticano
questo sport, ci può essere qualche aspetto che può
sfuggire o non essere chiaro che è bene richiamre e sottolineare.
Cristallino è il fatto che per aumentare il divertimento
nella pesca sportiva in tanti ormai negli ultimi anni hanno cominciato
a pescare sempre con lenze più sottili anche per migliorare
i risultati con i pesci sempre più diffidenti.
Per meglio comprendere gli aspetti legislativi, riportiamo integralmente
alcuni estratti della Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 188 del
25/07/1969
Decreto del Presidente della Repubblica n° 1639 del 02/10/1968
- Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963,
concernente la disciplina della pesca marittima.
Ci soffermiano solo su alcuni aspetti che ci preme sottolineare
fra cui il fatto che è vietata la pesca con fonti luminose,
consentita esclusivamente per la pesca con la fiocina per la quale
non vengono dati limiti di luminosità.
Le quantità massime che possono essere pescate giornalmente
(pesci, molluschi, cefalopodi, seppie, polpi calamari, e crostacei)
per ogni singolo pescasportivo sono di 5 Kg, salvo il caso
di pesce singolo di peso superiore. E' vietata la vendita dei
prodotti ittici pescati mentre nel caso della cernia non può
essere pescata più di un esemplare al giorno. Il riccio
di mare può essere pescato manualmente in apnea fino a
50 esemplari al giorno con esclusione dei mesi di maggio e giugno
mentre la pesca dell'aragosta e dell'astice è vietata nel
periodo dal 1° gennaio al 30 aprile. Le violazioni alle norme
sulla pesca sportiva sono punite con sanzioni amministrative molto
pesanti fino anche a 3.000 euro.
Vengono riportate le norme che disciplinano la pesca sportiva
e successivamente le misure minime dei pesci e dei molluschi che,
per la salvaguardia delle risorse biologiche, non possono essere
pescati allo stato giovanile (< 7 cm di lunghezza) escluso
alcuni casi.
CAPO IV - Della pesca sportiva.
Art. 137. Disciplina della pesca sportiva.
La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità
stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto,
si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca;
in quanto applicabili.
Art. 138. Attrezzi individuali e non individuali consentiti
per la pesca sportiva.
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la
pesca sportiva sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze
morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze
per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina
a mano, canna per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti; nasse.
Art. 139. Norma di comportamento.
È vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza
inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca
professionale.
Art. 140. Limitazioni d'uso degli attrezzi.
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto
alle seguenti limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6
metri;
b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero
di perimetro superiore a 16 metri;
c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore
sportivo;
d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da
ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque
sia il numero delle persone presenti a bordo;
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più
di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a
bordo;
f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della
torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea.
Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito
l'uso di una lampada.
Art. 141. Autorizzazione all'uso di attrezzi non individuali.
L'uso degli attrezzi non individuali nelle acque di ciascun compartimento
marittimo è subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla
autorità marittima.
A tal fine il capo del compartimento marittimo determina annualmente,
sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima,
il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per ciascun
tipo di attrezzo, avuto riguardo alla tutela delle risorse biologiche
ed ai mestieri di pesca esercitati nelle acque del compartimento.
L'autorizzazione è annuale ed ha validità nelle
acque del compartimento stesso.
Il capo del compartimento può delegare gli uffici marittimi
dipendenti al rilascio dell'autorizzazione.
Art. 142. Limitazione di cattura.
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci,
molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi
salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente più di un
esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.
Art. 143. Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva.
Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate
solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio
1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 144. Manifestazioni sportive.
Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze
e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza
sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo;
a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono
approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e
delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare
svolgimento.
Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti
alle manifestazioni sportive.
(
Misure Minime dei pesci ) »»
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