Home Page BigGame.it  

Indice Navigare in Regola

    Rubrica Navigare in Regola  :::   Pesca in Mare

Pesca »   
   
   NEWS

 

 

Pesca Subacquea

 

Decreto del Presidente della Repubblica n° 1639 del 02/10/1968


La pesca subacquea sportiva è consentia senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione, quindi esclusivamente in apnea. Sul mezzo nautico, utilizzato per recarsi nelle poste di pesca, è consentito trasportare contemporaneamente fucili per la pesca subacquea e apparecchi di respirazione dotati di bombola della capacità massima di 10 litri, ma solo una per ogni mezzo nautico, fermo restando il divieto di utilizzare le bombole per la pesca subacquea. Durante la fase di pesca subacquea il pescatore deve essere seguito da un mezzo nautico con almeno una persona a bordo.
Altra cosa che ci preme sottolineare ma poi riaffermata dagli articoli del DPR 1639 del 2 ottobre 1968, è che è vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con arma subacquea carica, inoltre la presenza del subacqueo deve essere segnalata da una bandiera rossa e striscia diagonale bianca visibile a 300 metri il quale non si dovrà allontanare da quel punto per una distanza di 50 metri di raggio. L'età minima per esercitare la pesca subacquea è di 16 anni.

 

SEZIONE III - Della pesca subacquea.

Art. 128. Esercizio della pesca subacquea professionale.

La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi.
È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea (8/a).

 

Art. 128 bis. Esercizio della pesca subacquea sportiva.

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.
Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi.
È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, di apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

 

Art. 129. Limitazioni.

L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti da posta;
c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
e) dal tramonto al sorgere del sole.

 

Art. 130. Segnalazione.

Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

 

Art. 131. Limitazioni di uso del fucile subacqueo.

È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

 

 

SEZIONE IV - Delle altre pesche.

Art. 132. Pesca dei crostacei.

La pesca dell'aragosta (Palinarus elephas-P. vulgaris) è vietata dal 1° gennaio al 30 aprile.
La pesca dell'astice (Homarus gammarus-H. vulgaris) è parimenti vietata dal 1° gennaio al 30 aprile.

 

Art. 133. Pesca dei molluschi.

La pesca dei mollusci bivalvi è consentita senza limitazione di stagioni.
Le modalità della pesca di molluschi e, in particolare quella delle seppie (sepia sp.), mediante nasse, tramagli e gli altri attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.

 

Art. 134. Pesca del pesce spada.

Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

 

Regole pesca

D.P.R. n° 1639 del 02/10/1968

 

Pesca sportiva

Misure Minime Pesci

Pesca subacquea

  in formato: DOC

  in formato: PDF

 

 

Gennaio - 2007