Decreto del Presidente della Repubblica n° 1639 del 02/10/1968
La pesca subacquea sportiva è consentia senza l'uso di
apparecchi ausiliari di respirazione, quindi esclusivamente in
apnea. Sul mezzo nautico, utilizzato per recarsi nelle poste di
pesca, è consentito trasportare contemporaneamente fucili
per la pesca subacquea e apparecchi di respirazione dotati di
bombola della capacità massima di 10 litri, ma solo una
per ogni mezzo nautico, fermo restando il divieto di utilizzare
le bombole per la pesca subacquea. Durante la fase di pesca subacquea
il pescatore deve essere seguito da un mezzo nautico con almeno
una persona a bordo.
Altra cosa che ci preme sottolineare ma poi riaffermata dagli
articoli del DPR 1639 del 2 ottobre 1968, è che è
vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con arma
subacquea carica, inoltre la presenza del subacqueo deve essere
segnalata da una bandiera rossa e striscia diagonale bianca visibile
a 300 metri il quale non si dovrà allontanare da quel punto
per una distanza di 50 metri di raggio. L'età minima per
esercitare la pesca subacquea è di 16 anni.
SEZIONE III - Della pesca subacquea.
Art. 128. Esercizio della pesca subacquea professionale.
La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente
a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore
subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso
di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è
consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla
pesca o per la raccolta di corallo e molluschi.
È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili
per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione,
fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio
della pesca subacquea (8/a).
Art. 128 bis. Esercizio della pesca subacquea sportiva.
La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea
senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi
ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità
diverse dalla pesca.
Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli
o molluschi.
È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili
per la pesca subacquea, o mezzi simili, di apparecchi di respirazione,
fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio
della pesca subacquea.
Art. 129. Limitazioni.
L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate
da bagnanti;
b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca
e alle reti da posta;
c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori
dai porti;
d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e
l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento
marittimo;
e) dal tramonto al sorgere del sole.
Art. 130. Segnalazione.
Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un
galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale
bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se
il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio,
la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale
del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera
di segnalazione.
Art. 131. Limitazioni di uso del fucile subacqueo.
È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento
se non in immersione.
SEZIONE IV - Delle altre pesche.
Art. 132. Pesca dei crostacei.
La pesca dell'aragosta (Palinarus elephas-P. vulgaris) è
vietata dal 1° gennaio al 30 aprile.
La pesca dell'astice (Homarus gammarus-H. vulgaris) è parimenti
vietata dal 1° gennaio al 30 aprile.
Art. 133. Pesca dei molluschi.
La pesca dei mollusci bivalvi è consentita senza limitazione
di stagioni.
Le modalità della pesca di molluschi e, in particolare
quella delle seppie (sepia sp.), mediante nasse, tramagli e gli
altri attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del
compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva
locale per la pesca marittima.
Art. 134. Pesca del pesce spada.
Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce
spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e
dicembre.
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