Alcune premesse degne di nota in particolare sul rispetto degli
abitanti del mare a cui è indispensabile permettere il
raggiungimento delle dimensioni e dell'età utile per la
riproduzione, necessaria per la sopravvivenza dell'ecosistema
negli anni a venire.
Di seguito vengono riportate le misure minime dei pesci secondo
quanto regolamentato dagli articoli del DPR 1639 del 2 ottobre
1968 ma che per alcune specie sono state ridefinite dal Regolamento
(CE) n.1626/1994 così come segue:
Nome comune e biologico
(misure in cm)
|
Reg.(CE) n.1626/94
|
DPR 1639 2/10/68
|
DELTA
|
Aragosta
(Palinurus elephas)
|
24
|
30
|
-6
|
Astice
(Homarus gammarus)
|
24
|
30
|
-6
|
Cefalo
(Mugil sp.)
|
16
|
20
|
+4
|
Merluzzo o nasello
(Merluccius Merluccius)
|
20
|
11
|
+9
|
Spigola
(Dicentrarchus labrax)
|
23
|
20
|
+3
|
Pesce spada
(Xiphias gladius)
|
120
|
140
|
-20
|
Sgombro
(Scomber s.p.p.)
|
18
|
15
|
+3
|
Sogliola
(Solea vulgaris)
|
20
|
15
|
+5
|
Triglia
(Mullus sp)
|
11
|
15
|
-4
|
TITOLO III - Della disciplina della pesca.
Capo I - Disposizioni generali.
Art. 86. Novellame.
Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche,
per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile
delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni
indicate negli articoli che seguono.
Art. 87. Lunghezza minima dei pesci.
Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto
nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente,
inferiore a 7 centimetri.
Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:
Nome comune e biologico |
cm
|
Storione
(Acipenser s.p.p.)
|
60
|
Sorione lodano
(Huso Huso)
|
100
|
Anguilla
(Anguilla Anguilla)
|
25
|
Spigola
(Dicentrarchus labrax)
|
20
|
Sgombro
(Scomber s.p.p.)
|
15
|
Palamita
(Sarda Sarda)
|
25
|
Tonno
(Thunnus Thynmus)
|
115 cm - 30 Kg
|
Alalonga
(Thunnus Alalunga)
|
40
|
Tonnetto
(Euthynnus alletteratus)
|
30
|
Pesce spada
(Xiphias gladius)
|
140
|
Triglia
(Mullus sp)
|
15
|
Sogliola
(Solea vulgaris)
|
15
|
Merluzzo o nasello
(Merluccius Merluccius)
|
11
|
Cefalo
(Mugil sp.)
|
20
|
Cernia
(Ephinephelus sp. e Polvorion americanum)
|
45
|
Orata
(Sparus auratus)
|
20
|
Go
(Gobios ophiocephalus)
|
12
|
Passera pianuzza
(Platichtis fleus)
|
15
|
Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci
aventi dimensioni inferiori a non più del 10 per cento
di quelle indicate al comma precedente.
Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva
centrale per la pesca marittima, può stabilire, su proposta
del competente capo di compartimento e per comprovate esigenze
connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse
viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori
a quelle previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo.
La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal
parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.
Art. 88. Lunghezza minima dei crostacei.
Si considerano allo stadio giovanile, per le specie indicate,
gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti:
Nome comune e biologico |
cm
|
Aragosta
(Palinurus elephas)
|
30
|
Astice
(Homarus gammarus)
|
30
|
Scampo
(Nephrops norvegicus)
|
7
|
Art. 89. Dimensione minima dei molluschi bivalvi.
Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio
giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:
Nome comune e biologico |
cm
|
Ostrica
(Ostea sp.)
|
6
|
Mitilo
(Mitilus sp)
|
5
|
Vongola
(Venus gallina e Venerupis sp.)
|
2,5
|
Tartufo di mare
(Venus verrucosa)
|
2,5
|
Cannello o cannolicchio
(Solen sp. e Ensis sp)
|
8
|
Datteri di mare
(Lithophaga Lithophaga)
|
5
|
Cape Sante
(Pecten Jacobaeus)
|
10
|
Telline
(Donax trunculus)
|
2,5
|
Art. 90. Misurazione delle dimensioni.
La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca
chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della
pinna caudale, oppure all'estremità della pinna caudale,
quando questa non presenta i due lobi.
La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino
all'estremità posteriori dell'animale, compreso il telson.
Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza
massima o al diametro massimo delle conchiglie.
Art. 91. Divieto di detenzione di organismi sotto misura.
Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni
inferiori a quelle stabitite negli articoli che precedono, eventualmente
catturati, devono essere rigettati in mare.
Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è tollerata
la presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove
possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori
a quelle previste nei precedenti articoli 87, 88 e 89.
Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di
astice e di aragosta di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto
l'addome.
Art. 92. Limitazione per altre attività di pesca.
Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne,
il Ministro per la marina mercantile può vietare o limitare
l'esercizio della pesca in zona di mare poste a distanza inferiore
ai 200 metri tanto avanti che lateralmente il luogo ove sboccano
fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in
quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua
salsa o salmastra nei quali viene esercitata la pescicoltura e
la molluschicoltura.
Chi vi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di
divieto.
Art. 93. Pesca di specie adulte di piccola taglia.
Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie che
allo stadio adulto non raggiugono le misure indicate negli articoli
87 e 88.
Art. 94. Pesca a fini scientifici.
Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano
alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici,
effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca.
(
Pesca sportiva subacquea ) »»
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